Le cd. astreintes

26 Giu 2026
26 Giugno 2026

L’art. 614-bis c.p.c. disciplina le cd. astreintes, o misure di coercizione indiretta, che mirano a sollecitare l’adempimento volontario di un’obbligazione, di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro, da parte del soggetto a ciò condannato, attraverso la minaccia di un sacrificio patrimoniale destinato ad aumentare in ragione del ritardo nell’adempimento. Solo con le modifiche apportate dall’art. 3, co. 44 d.lgs. 149/2022 (cd. riforma Cartabia), si è prevista la possibilità, per il giudice, di fissare un termine di durata della misura.

La Corte costituzionale ha confermato la costituzionalità della norma, anche nel testo precedente alla riforma del 2022.

L’astreinte, da un lato, mira a esercitare una pressione psicologica a favore dell’adempimento; se ciò non è integrato, essa si risolve in una penalità pecuniaria.

Affinché entrambe tali funzioni conservino un rapporto di coerenza con gli interessi regolati dal provvedimento di condanna, la misura coercitiva non può essere sine die. Nel caso in cui l’inosservanza del comando giudiziale assistito da un’astreinte priva di termine perduri per un significativo lasso temporale senza che il creditore si risolva a soddisfare il proprio interesse attraverso l’esecuzione diretta – oppure, ove questa non sia praticabile, ricorrendo alla tutela risarcitoria – la stessa misura coercitiva, accrescendosi in ragione del mero decorso del tempo, finisce per smarrire ogni correlazione con le concrete esigenze di tutela considerate al momento della sua fissazione.

Laddove l’astreinte sia priva di un termine o di un limite quantitativo, ma il protrarsi dell’inadempimento oltre un apprezzabile arco temporale ne riveli la concreta inadeguatezza a coartare la volontà dell’obbligato, il giudice dell’opposizione all’esecuzione, minacciata o intrapresa per soddisfare il credito a titolo di astreinte, pur non potendo apporre al provvedimento coercitivo, ora per allora, un termine finale o un tetto massimo, può rilevare che esso, dopo un certo tempo – la cui congruità va valutata alla luce delle particolarità della fattispecie concreta – non avendo sortito il risultato avuto di mira, ha perso efficacia. Ed è sulla base del limite temporale così individuato che lo stesso giudice può quantificare la somma in relazione alla quale il creditore ha diritto di procedere esecutivamente.

Una verifica siffatta non contrasta con il principio secondo cui al giudice dell’opposizione (preventiva o successiva) all’esecuzione non è consentito modificare il contenuto intrinseco del titolo esecutivo, giacché tale verifica della perdurante utilità dell’astreinte riguardando un fatto posteriore alla formazione del titolo giudiziale, ricade nell’accertamento della vis esecutiva del titolo azionato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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