Le controversie soggette al cd. rito accelerato PNRR non sono passibili di ricorso straordinario
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato l’inammissibilità del ricorso straordinario nell’ambito delle procedure amministrative che coinvolgono risorse PNRR, anche indirettamente, trovando applicazione il rito speciale accelerato ex art. 12-bis d.l. 68/2022, come convertito dalla l. 108/2022, applicabile a «qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR».
Quest’ultimo infatti è incompatibile con il procedimento del ricorso straordinario, caratterizzato da molte più articolate fasi e da termini più lunghi: si pensi al termine di 120 giorni per la sua proposizione, all’eventuale trasposizione in sede giurisdizionale, al termine assegnato al Ministero competente per l’istruzione dell’affare e la trasmissione al Consiglio di Stato del prescritto parere, alla sua adozione da parte di quest’ultimo e alla successiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio di Stato (non più del Presidente della Repubblica) di cui agli artt. da 9 a 15 d.P.R. 1199/1971.
Post di Alberto Antico – avvocato
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