Le convenzioni urbanistiche – ed ogni accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento – si interpretano come i contratti
Il TAR Veneto ha affermato che gli ordinari criteri di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.) sono applicabili anche alla convenzione urbanistica, come a qualsiasi accordo ex art. 11 l. 241/1990.
Nel caso di specie, il TAR ha interpretato la convenzione urbanistica nel senso che il privato si era impegnato a cedere alcune aree (contratto preliminare proprio, non improprio).
Post di Alberto Antico – avvocato
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