Le fake news giuridiche ai tempi del Coronavirus

18 Mar 2020
18 Marzo 2020

C'era solo da aspettarselo: dopo i vari provvedimenti emessi per arginare l'emergenza sanitaria in corso, sul web si sono scatenati improvvisati giuristi e sedicenti esperti della materia, che hanno creato parecchia disinformazione.

La cosa più sballata che ho letto è questa: chi viola il precetto del "restate a casa", viene immediatamente punito dagli agenti di polizia con una sanzione penale pecuniaria, pari ad Euro 206,00, da pagare immediatamente, altrimenti si va in carcere.

Questa è una assurdità giuridica che farebbe accapponare la pelle a qualsiasi studente di giurisprudenza del primo anno.

Vorrei, dunque, concentrare l'attenzione su questa fake che circola ormai da diversi giorni, senza entrare nel merito di altri aspetti, quali ad esempio la questione della falsa dichiarazione resa agli agenti, ovvero l'eventuale violazione del recentissimo obbligo di dichiarare la non positività.

A ben vedere, l'unico specifico riferimento ad una norma penale contenuto nei vari decreti intervenuti è quella indicata dall'art. 4, comma 2, d.P.C.M. 8 marzo 2020 secondo cui "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6".

L'art. 650 c.p. è la norma penale che punisce chi disattende un ordine impartito da un'Autorità. Ne riporto di seguito il testo: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro". 

Premesso ciò e tornando alla fake news di cui sopra, ricordiamo alcuni punti fermi:gli agenti di polizia, di fronte ad una persona sprovvista di valide ragioni per circolare, possono identificare e denunciare (ma non possono condannare); la denuncia verrà trasmessa alla competente Procura della Repubblica per l'iscrizione della notizia di reato e per l'assegnazione del procedimento ad un magistrato (Pubblico Ministero); solo a seguito di un processo il Giudice potrà, eventualmente, condannare il soggetto; i 206 Euro di ammenda rappresentano il massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, non si tratta di una somma fissa.

Non entro, poi, nello specifico tecnico, riguardante la difesa, sull'eventuale richiesta di oblazione o su altri specifici casi processuali, ma spero di avere dato alcune indicazioni di massima utili sull'argomento.

Premesse queste considerazioni giuridiche, è davvero importante, visto il periodo che stiamo vivendo, rispettare scrupolosamente le direttive che vengono impartite per contenere la diffusione del virus.

Post di Diego Giraldo - avvocato

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