L’intervento nel processo amministrativo

06 Nov 2024
6 Novembre 2024

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 28, co. 2 c.p.a. va interpretato nel senso che – nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari – è inammissibile l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo; qualora sia pendente innanzi all’Adunanza plenaria un giudizio nel quale si faccia questione di profili di illegittimità di un atto generale regolatorio, avente effetti nei confronti di una intera categoria di operatori economici, è inammissibile l’intervento – innanzi alla medesima Adunanza plenaria – di chi abbia impugnato il medesimo atto con un ricorso ancora pendente innanzi ad un TAR.

Nel caso di specie, l’atto impugnato era una delibera dell’ARERA di approvazione del metodo tariffario idrico per un dato periodo regolatorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. non def. Cons. St., Ad. Plen. n. 15-2024

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