Mero rinvio a parere facoltativo e non vincolante: può bastare come motivazione
Il TAR Veneto sottolinea che il mero rimando ad un parere facoltativo e non vincolante, senza spiegare perché si ritiene corretto adeguarvisi, comporta l’illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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