Non si possono sollevare nuovi motivi di impugnazione nella memoria conclusionale (non notificata)
Il TAR Veneto ha affermato che nel processo amministrativo sono inammissibili le censure proposte con memoria difensiva non notificata alla controparte, sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi o in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame senza possibilità di ampliare il thema decidendum.
Post di Alberto Antico – avvocato
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