Note d’udienza e discussione da remoto
Il TAR Piemonte ribadisce quale sia la disciplina applicabile alle udienze da remoto: le note d’udienza, come previste dai dd.ll. nn. 28/2020 e 137/2020, possono essere depositate in giudizio dalle parti solo se era stata previamente richiesta la discussione orale, in sostituzione della stessa. In caso di mancata richiesta di discussione orale, ovvero di mancata disposizione d’ufficio della stessa, le eventuali note depositate in previsione dell’udienza non possono essere prese in considerazione dal Collegio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!