Novità in materia di pignoramento presso terzi
Con l’art. 1, co. 32 della l. 26 novembre 2021, n. 206, sono stati introdotti due nuovi commi all’art. 543 c.p.c. (Forma del pignoramento), tra il quarto e il quinto (che, quindi, dovrà essere rinumerato in settimo comma).
I commi aggiunti sono i seguenti:
“5. Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
6. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.
La riforma è entrata in vigore il 22 giugno 2022 (ovvero 180 giorni la Vigilia di Natale del 2021, giorno di entrata in vigore della l. 206/2021, ai sensi dell’art. 1, co. 37 l. cit.).
Attenzione dunque a questo nuovo onere di notificazione e deposito in capo ai creditori, a pena di inefficacia del pignoramento presso terzi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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