Obbligo per la P.A. di deposito del provvedimento impugnato, anche in appello
Il Consiglio di Stato ha affermato che la P.A. resistente in un giudizio amministrativo non decade dal dovere di depositare in appello il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento, dovendo il giudice d’appello supplire all’omissione del primo giudice, che non abbia esercitato i propri poteri officiosi in materia (cfr. il combinato disposto degli artt. 46, co. 2; 65, co. 3; 104, co. 2 c.p.a.).
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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