Processo amministrativo ed onere probatorio

10 Ott 2014
10 Ottobre 2014

Il T.A.R. Veneto chiarisce come si applica il principio probatorio all’interno del processo amministrativo, distinguendo la sua applicazione ove vengano in rilievo diritti soggettivi o, invece, interessi legittimi.

Nella sentenza del 07 ottobre 2014 n. 1273 afferma che: “In linea generale, si osserva che il processo amministrativo -pur essendo previsti alcuni poteri di acquisizione officiosa delle prove da parte del giudice - è retto dal principio dispositivo dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., con la conseguenza che spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, ogni volta che non ricorra quella disuguaglianza di posizioni tra Amministrazione e privato, che giustifica l’applicazione del c.d. principio dispositivo con metodo acquisitivo. Tale principio, peraltro, non può, comunque, mai tradursi in un’assoluta e generale inversione dell’onere della prova e comunque non consente al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando l’interessato non si trovi nell’impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione.

In tema di acquisizione delle prove, giova ricordare che il c.d. principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo, rinvenibile nella disciplina di cui al R.D. n. 1054/1924, al R.D. n. 642/1907 ed alla stessa legge TAR del 1971, risulta confermato, con definitiva consacrazione, dal C.P.A. - il quale, semmai, pur confermando il metodo acquisitivo, ha accentuato il principio dispositivo -, come è possibile ricavare dall’art. 63, comma 1 -secondo il quale “Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti”- e dal seguente art. 64, comma 1, -a mente del quale “Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”-, sicché i poteri di acquisizione officiosi possono riguardare le sole informazioni ed i documenti utili al fine del decidere che siano nella disponibilità dell’Amministrazione. Peraltro l’ammissione di eventuali richieste istruttorie della parte ricorrente non possono prescindere dalla previa verifica dell’assolvimento dell’onere probatorio su di essa incombente ai sensi delle disposizioni appena ricordate.

Dunque, seppur è possibile affermare che la parte ricorrente non sia tenuta a fornire una prova completa, ma elementi di seria consistenza, ovvero un “principio di prova”, potendo e dovendo il giudice sopperire ad eventuali manchevolezze attraverso i suoi poteri officiosi, ciò non può tradursi in una totale inversione dell’onere probatorio, dovendo l’interessato fornire quanto meno indizi o elementi di riscontro (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 6159; cit., sez. III, 16 luglio 2013, n. 3875; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 791; TAR Umbria, 29 gennaio 2014, n. 76; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 5519).

Peraltro, come chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali parte ricorrente aziona diritti soggettivi nei confronti di una pubblica amministrazione, trova piena applicazione il principio “puro” dell’onere della prova, codificato nell’art. 2697 c.c., senza l’attenuazione del “metodo acquisitivo”, operante solo nel giudizio di legittimità degli atti dell’Amministrazione (oppure nella giurisdizione esclusiva quando però si faccia questione di interessi legittimi), nel quale, come detto, vige un sistema fondato non sull’onere della prova, ma sull’onere del “principio di prova”; laddove, invece, si faccia questione di diritti soggettivi, non vi è ragione per discostarsi dal sistema probatorio previsto in via generale dal codice civile (TAR Lazio, Roma, sez. I, 3 ottobre 2013, n. 8562).

Nel caso in esame, come detto, i ricorrenti, che agiscono con ricorso collettivo, formulano domanda del tutto generica, completamente disancorata da elementi di fatto, nella quale non sono distinte le singole e rispettive posizioni, sfornita di qualsiasi indizio di prova”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1273 del 2014

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