Revoca del permesso di soggiorno: a quale giurisdizione spetta il caso?
Il TAR Veneto evidenzia che nelle ipotesi di permesso di soggiorno per motivi familiari, i provvedimenti di revoca emanati dalla P.A. devono essere contestati avanti al Giudice Ordinario ex art. 30, co. 6 T.U. Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), trattandosi di violazione di diritti soggettivi legati all’unità familiare.
Si evidenzia che il procedimento avanti al G.O., ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 150/2011, si svolge nelle forme del rito sommario di cognizione e avanti alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello in cui rientra la Questura che ha emesso il provvedimento (e dunque, per il Veneto, il Tribunale di Venezia).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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