Riassunzione del giudizio e procura “ad litem”
Il TAR Veneto ha affermato che, in caso di pronuncia giudiziale che deneghi la giurisdizione o la competenza, non è necessario il rilascio di una nuova procura nell’ipotesi di tempestiva riassunzione del giudizio innanzi al TAR, bensì è sufficiente il richiamo alla procura originariamente conferita per l’instaurazione del giudizio dinanzi al primo giudice adito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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