Ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto innanzi al G.A., che poi dichiara il proprio difetto di giurisdizione: quid iuris?
Nel caso di specie, il privato presentava un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso gli atti comunali e provinciali con cui si disponeva la realizzazione di una bretella stradale lungo un fiume, con la realizzazione di opere idrauliche.
Dopo l’opposizione da parte del resistente, il ricorso era trasposto innanzi al G.A.
Il TAR Veneto rilevava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del TSAP.
Una delle PP.AA. resistenti eccepiva che il ricorso era da dichiararsi radicalmente inammissibile, perché il ricorso straordinario si può presentare solo per gli atti rispetto ai quali sussista la giurisdizione amministrativa.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione, affermando che nell’attuale assetto normativo il ricorso straordinario è tendenzialmente giurisdizionale nella sostanza, anche se formalmente amministrativo, perciò deve trovare applicazione l’art. 11 c.p.a., con la possibilità di attuare la translatio iudicii.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!