Rilevanza dei vizi della comunicazione di avvio del procedimento
Il TAR Veneto evidenzia che la mancata comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo espropriativo non può essere contestata per la prima volta in sede di impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità (senza la contestuale impugnazione del vincolo medesimo).
In ogni caso, precisa il Giudice, i vizi relativi all’omessa o incompleta comunicazione ex art. 7 l. n. 241/1990 possono essere fatti valere – o, comunque, rilevano – solo se integrati da quello che sarebbe stato l’apporto istruttorio del privato funzionale ad una decisione diversa dell’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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