Vizio di omessa comunicazione dei motivi ostativi
Il TAR Veneto evidenzia che la totale carenza di motivazione impedisce al Giudice di valutare appieno la censura relativa all’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché non è possibile determinare se la stessa abbia carattere viziante o si trattava di un atto a contenuto sostanzialmente vincolato, ex art. 21-octies, co. 2 della legge sul procedimento amministrativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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