La decadenza annuale dell’azione avverso il silenzio-inadempimento ha effetti meramente processuali e non sostanziali

08 Apr 2026
8 Aprile 2026

Il TAR Veneto ha escluso che il termine annuale previsto dall’art. 31, co. 2 c.p.a. produca una decadenza sostanziale che colpisca la posizione soggettiva, atteggiandosi invece a mera sanzione processuale che non impedisce la proposizione di un autonomo giudizio a seguito della presentazione di una nuova istanza volta al conseguimento del provvedimento amministrativo.

La decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che si produca nessuna vicenda estintiva dell’interesse legittimo pretensivo sotteso all’iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al cittadino anche dopo un anno dalla formazione del silenzio-inadempimento, sussiste la legittimazione a riproporre l’istanza di avvio del procedimento e, conseguentemente, a promuovere l’azione avverso il silenzio.

Stante la natura del termine, in una con la relativa ratio, la diffida a provvedere va equiparata ad una nuova istanza ai sensi dell’art. 31, co. 2 c.p.a.

Post di Alberto Antico – avvocato

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