La decadenza annuale dell’azione avverso il silenzio-inadempimento ha effetti meramente processuali e non sostanziali
Il TAR Veneto ha escluso che il termine annuale previsto dall’art. 31, co. 2 c.p.a. produca una decadenza sostanziale che colpisca la posizione soggettiva, atteggiandosi invece a mera sanzione processuale che non impedisce la proposizione di un autonomo giudizio a seguito della presentazione di una nuova istanza volta al conseguimento del provvedimento amministrativo.
La decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che si produca nessuna vicenda estintiva dell’interesse legittimo pretensivo sotteso all’iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al cittadino anche dopo un anno dalla formazione del silenzio-inadempimento, sussiste la legittimazione a riproporre l’istanza di avvio del procedimento e, conseguentemente, a promuovere l’azione avverso il silenzio.
Stante la natura del termine, in una con la relativa ratio, la diffida a provvedere va equiparata ad una nuova istanza ai sensi dell’art. 31, co. 2 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!