Silenzio-inadempimento, integrazione documentale e parco eolico
Nel caso di specie, il privato presentava alla Regione un’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, relativa al progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da otto aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 3,75 MW, per una potenza complessiva pari a 30 MW.
Successivamente, il privato presentava un’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis del Codice dell’ambiente.
La Regione rappresentava la necessità di provvedere a un’unica integrazione documentale, consistente nell’integrazione degli oneri dovuti secondo le disposizioni vigenti.
Il privato dimostrava di aver adempiuto all’integrazione, ma la Regione rimaneva poi silente.
Il TAR Basilicata ha accertato il silenzio-inadempimento della Regione, tenendo anche conto che ai sensi dell’art. 27-bis, co. 8 del Codice dell’ambiente tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, co. da 9 a 9-quater e all’art. 2-bis l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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