Termine per proporre l’azione contra silentium
Il TAR Basilicata ha ricordato che, qualora dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento sia decorso il termine di un anno senza che il privato abbia promosso l’azione avverso il silenzio-inadempimento, l’eventuale ricorso tardivo ex art. 31, co. 1 c.p.a. deve essere dichiarato inammissibile, in quanto carente di un presupposto imprescindibile dell’azione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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