Un atto emesso dal sindaco e perciò viziato da incompetenza può essere convalidato in corso di causa da parte dell’organo competente
La sentenza del TAR Veneto n. 1152 del 2013 esamina un caso nel quale una richiesta di riesame di un provvedimento in materia di edilizia era stata rigettata dal sindaco e non dal responsabile dell'ufficio.
Io diniego era stato impugnato, tra l'altro, per l'incompetenza del sindaco, ma nel corso del giudizio era stato convalidato dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica: questo ha avuto un effetto sanante.
Scrive il TAR: "atteso altresì che, con riguardo al vizio di incompetenza dedotto con il ricorso introduttivo, è intervenuta nelle more la ratifica da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame in precedenza assunto dal Sindaco; visti i motivi aggiunti rivolti a censurare la legittimità della disposta ratifica, ritenuto che le doglianze dedotte a tale riguardo non colgono nel segno, in quanto ai fini della legittimità della stessa, da intendersi correttamente come ratifica propria e non per convalidare un atto assunto in via d’urgenza, è richiesto che l’organo competente dia contezza del vizio da rimuovere, della propria volontà di volerlo emendare (cd. “animus convalidandi”) e della condivisione delle ragioni che hanno sostenuto l’iniziale rigetto dell’istanza e con esse dei motivi di pubblico interesse ad esse sottese (cfr. C.d.S., V, n. 3809/2013; T.A.R. Lazio, III, n. 5299/2011); considerato che nel caso di specie l’organo competente ha fatto proprie, espressamente condividendole, le ragioni che avevano portato il Sindaco a respingere l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente, palesemente riconoscendo la presenza del vizio di incompetenza e la volontà di rimozione dello stesso, ferme restando le conclusioni di merito; per detti motivi sia il ricorso principale che i motivi aggiunti successivamente proposti vanno respinti".
avv. Dario Meneguzzo
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