Vizio di illegittimità comunitaria
Il TAR Veneto ha ricordato che il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione Europea, cd. illegittimità comunitaria, determina la mera annullabilità del provvedimento amministrativo (non la sua nullità, né la sua disapplicabilità), da far valere entro il consueto termine di decadenza, pena l’inoppugnabilità del provvedimento anticomunitario e, sul piano sostanziale, l’obbligo per la P.A. di dar corso all’applicazione dell’atto, salvo l’annullamento in autotutela.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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