Declaratoria di annullabilità di un atto ai soli fini risarcitori
Il TAR Veneto si è parzialmente allineato ai principi enunciati dall’Adunanza plenaria, secondo cui per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a., è sufficiente che il ricorrente dichiari di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a.
Il TAR ha affermato che tali principi non valgono quando il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse.
Post di Alberto Antico – avvocato
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