Interesse alla decisione del ricorso a fini risarcitori
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 34, co. 3 c.p.a.: quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori, purché il ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo, mentre non sono sufficienti manifestazioni generiche di interesse.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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