La responsabilità contrattuale della P.A.
Il TAR Veneto ha affermato che, per quanto concerne la responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per il risarcimento allegare e provare la fonte dell’obbligazione che si assume totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno. Solo successivamente, incombe sul convenuto l’onere di provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea.
Post di Alberto Antico – avvocato
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