La responsabilità precontrattuale della P.A.
Il TAR Veneto ha affermato che per quanto concerne la responsabilità precontrattuale, in relazione alla dedotta violazione degli obblighi di lealtà e correttezza di cui all’art. 1337 c.c., è ben configurabile, anche in capo ad una P.A., la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto.
Detta responsabilità, peraltro, così come quella da ritardo, è riconducibile al genus della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c., con la conseguenza che l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito (condotta, rapporto di causalità, danno ingiusto, imputabilità) incombe sul danneggiato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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