L’onere della prova nell’azione risarcitoria nei confronti della P.A.
Il TAR Veneto ha affermato che l’illegittimità dell’atto è un presupposto necessario ma non sufficiente per affermare la responsabilità della P.A.: per l’ammissione a risarcimento è fondamentale che la parte ricorrente fornisca adeguate allegazioni in ordine all’an e al quantum debeatur e che il G.A. accerti la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.
La domanda risarcitoria deve essere formulata in modo che emergano gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità della P.A., in quanto il metodo acquisitivo, che nel giudizio amministrativo integra il principio dispositivo, può essere utilizzato unicamente quando siano stati allegati fatti, che il privato, per la sua posizione di disparità sostanziale con la P.A., non sia in grado di provare e non anche quando si tratta di elementi che rientrano nella disponibilità del ricorrente, come accade generalmente nel giudizio risarcitorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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