Oneri probatori nella richiesta di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis l. 241/1990

16 Nov 2020
16 Novembre 2020

Il TAR Piemonte ricorda che sussistono precise incombenze istruttorie in capo al privato che voglia richiedere il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis l. n. 241/1990.

Si tratta di un danno derivante da un comportamento della P.A. e non da un provvedimento: il suo fondamento è quindi il diritto soggettivo di autodeterminazione negoziale e sussiste a prescindere dall’interesse legittimo. Inoltre, non è automatico (come il risarcimento ex art. 28 d.l. 69/2013), ma è necessario provare l’esistenza del danno, dell’elemento soggettivo, e del nesso di causalità tra la violazione del termine di conclusione del procedimento e il compimento di scelte negoziali pregiudizievoli che non si sarebbero altrimenti effettuate.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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