Oneri probatori nella richiesta di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis l. 241/1990
Il TAR Piemonte ricorda che sussistono precise incombenze istruttorie in capo al privato che voglia richiedere il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis l. n. 241/1990.
Si tratta di un danno derivante da un comportamento della P.A. e non da un provvedimento: il suo fondamento è quindi il diritto soggettivo di autodeterminazione negoziale e sussiste a prescindere dall’interesse legittimo. Inoltre, non è automatico (come il risarcimento ex art. 28 d.l. 69/2013), ma è necessario provare l’esistenza del danno, dell’elemento soggettivo, e del nesso di causalità tra la violazione del termine di conclusione del procedimento e il compimento di scelte negoziali pregiudizievoli che non si sarebbero altrimenti effettuate.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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