Precisazioni in materia di danno da ritardo
Nel caso di specie, il privato chiedeva al Comune i danni per il deprezzamento commerciale subito a seguito della ritardata conclusione, per un periodo di dieci mesi, del procedimento amministrativo di approvazione di un programma di interventi edilizi in variante al PRG.
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 2-bis, co. 1 l. 241/1990, allorché parla di un danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, rimanda alla lesione della situazione giuridica rilevante e al bene della vita sotteso ad essa.
Nella fattispecie in esame, non competeva al privato alcun risarcimento per il cd. danno da ritardo, atteso che la relativa richiesta costituiva una duplicazione della domanda risarcitoria per il danno ad un interesse legittimo già formulata in giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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