Presupposti della permanenza dell’interesse alla decisione nel merito a fini risarcitori
Andando contro all’Adunanza Plenaria n. 8/2022, il TAR Veneto sostiene che l’interesse alla decisione nel merito a fini risarcitori, di cui all’art. 34, co. 3 c.p.a., non può essere fatto emergere solo in sede di memoria conclusionale o di replica, in quanto ciò comporterebbe un ampliamento del thema decidendum e sarebbe in contrasto con il comportamento acquiescente tenuto medio tempore (nel caso di specie) dalla parte.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!