Valutazione della causa a meri fini risarcitori
Il TAR Veneto evidenzia che, a seguito dell’Adunanza Plenaria n. 8/2022, è possibile chiedere al Giudice di valutare il ricorso divenuto improcedibile, mediante rituale deposito della richiesta in sede di memoria conclusionale ex art. 73, co. 3 c.p.a.: non è necessario specificare i presupposti della domanda risarcitoria o – addirittura – averla già formalmente proposta, bastando la mera dichiarazione di interesse.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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