Art. 36-bis T.U. edilizia e SCIA edilizia in sanatoria presentata prima della cd. riforma Salva casa

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Il TAR Basilicata si è allineato al Consiglio di Stato, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 alle SCIA in sanatoria presentate in epoca anteriore a quella dell’entrata in vigore della disposizione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Salva Casa, che svolta: la sanatoria condizionata deve considerare il progetto che elimina gli abusi

    La parte privata può proporre un progetto di recupero che prevede la sanatoria degli abusi edilizi e l’inserimento della ‘pratica’ all’interno della sanatoria semplificata ex Salva Casa. La conformitĂ , in tal senso, va valutata in relazione alla situazione rappresentata dal progetto di rimozione/ripristino e non a quella relativa all’opera abusiva e della quale si prospetta la rimozione.

    TAR Salerno nella sentenza 1305/2025 dello scorso 17 luglio.

    Il Collegio reputa che alla norma vada data questa lettura; “segnatamente a fronte di un progetto di ripristino presentato in sede di sanatoria ex art. 36 bis TUE la totale difformitĂ  va valutata confrontando l’opera abusiva con quella autorizzata o con il progetto di ripristino. Il fatto che spetti all’Ufficio valutare la procedibilitĂ  dell’istanza e la sussistenza dei presupposti normativi per l’applicazione dell’istituto non vuol dire che il privato non possa promuovere il parziale ripristino delle opere chiedendo la regolarizzazione delle altre”.

    In tali casi, difatti, ben può l’amministrazione valutare l’opera prevista e se del caso subordinare il rilascio del provvedimento favorevole all’effettiva realizzazione degli interventi di rispristino. Ma questa competenza comunale prevista dall’art. 36 bis TUE non implica, come invece sostenuto dalla difesa comunale, che le uniche iniziative di ripristino possano essere promosse dal comune

    Infatti, il dato letterale della disposizione non consente di precludere al privato istante la presentazione di un progetto che, per l’appunto, così come ha fatto la ricorrente, preveda la eliminazione – delle opere non sanabili.
    In definitiva: non vi sono disposizioni che escludano che l’indicazione degli interventi da eseguire per rendere compatibili le opere possa provenire dal tecnico incaricato dal privato.

    Mi pare che sia prevista questa ipotesi anche nella modulistica Scia e Pdc

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  2. Anonimo says:

    La variazione essenziale o la totale difformitĂ , hanno rilevanza dal punto di vista penale, infatti ci sono molte sentenze in tal senso..Dal punto di vista edilzio-urbanistico, si tratta di intervento in assenza di titolo..Per cui l’avere inserito la variazione essenziale nell’ art.36bis, non è possibile farlo. Rimane sempre illecito di cui all’,art.31

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