Condoni pasticciati
Nel caso di specie, il privato otteneva una concessione edilizia per la demolizione di un’abitazione con annesso rustico e la ricostruzione in area adiacente.
Il privato iniziava dalla costruzione del secondo edificio, dopodiché, prima che fossero terminati i lavori, chiedeva un condono per il mantenimento di quello che avrebbe dovuto demolire. Il Comune denegava il condono.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso del privato, facendogli notare la situazione di incertezza che egli stesso aveva creato: i suoi due edifici non erano entrambi illegittimi, perché vi era ancora tempo per terminare i lavori con la demolizione; ma nemmeno entrambi legittimi, perché il nuovo edificio avrebbe dovuto sostituire la preesistenza.
Muovendo da questo assunto, se l’edificio originario non poteva dirsi (pienamente) illegittimo, non era nemmeno suscettibile di condono.
Spetterà al Comune procedere per l’integrale ottemperanza della concessione edilizia che prevedeva la demo-ricostruzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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