Edilizia libera e vincolo paesaggistico
Il TAR Veneto ha affermato che le opere ordinariamente realizzabili in attività edilizia libera, laddove progettate in un’area soggetta al vincolo paesaggistico, richiedono la previa CILA.
Post di Alberto Antico – avvocato
 
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Non si comprende da dove il TAR tragga tale conclusione, considerato che l’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 si limita a prevedere che “[…] nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo”.
La norma, non introduce alcuna deroga o estensione delle ipotesi di interventi edilizi liberi, ma si limita a richiamare il necessario rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ne consegue che l’applicazione dell’art. 6 deve comunque avvenire nei limiti e con le condizioni poste dalla normativa di tutela paesaggistica e culturale vigente.
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