Un abuso non sanabile ai sensi della l.r. del Veneto 21 del 2004

21 Gen 2022
21 Gennaio 2022

Il TAR Veneto ha deciso un caso di condono edilizio ai sensi della l.r. 21 del 2004 per un edificio residenziale realizzato dove c'era una tettoia agricola. 

Secondo il Tar Veneto, considerato che l’originario manufatto consisteva in una tettoia agricola e, quindi, non un vero e proprio edificio, non è possibile parlare di mera ristrutturazione di un preesistente fabbricato rurale, come sostiene la ricorrente, bensì di una costruzione ex novo, strutturalmente e funzionalmente autonoma e non pertinenziale. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. c) della L.R.V. 05.11.2004 n. 21, tale abuso non è suscettibile di sanatoria edilizia in quanto: “1. Le tipologie di opere di cui all’allegato 1 della legge sul condono sono suscettibili di sanatoria edilizia a condizione che: a) gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale e agricolo-produttiva non superino il 20 per cento della superficie coperta, fino ad un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
b) gli ampliamenti a destinazione diversa da quella di cui alla lettera a) non superino il 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, fino ad un massimo di 450 metri cubi;
c) le nuove costruzioni siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi.
”.

Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza

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