Irricevibilità del ricorso (con cui si impugna un condono)

22 Ago 2023
22 Agosto 2023

Il TAR Veneto ha affermato che la prova della tardività dell’impugnazione di un provvedimento amministrativo deve essere fornita in modo rigoroso, non potendo basarsi su mere supposizioni o deduzioni, pur sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche. Essa grava, inoltre, sulla parte che la eccepisce, la quale è tenuta a dimostrare quale fosse effettivamente la data alla quale la controparte ebbe piena conoscenza dell’atto da impugnare.

La decorrenza del termine per impugnare il provvedimento di sanatoria va individuata nella effettiva conoscenza, da parte dell’interessato, del rilascio dell’atto per un’opera abusiva esistente.

Tale condizione soggettiva non può però desumersi dalla pubblicazione del permesso in sanatoria nell’albo pretorio comunale, rispetto alla cui consultazione non è evidentemente predicabile alcun obbligo da parte di potenziali interessati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    buon giorno, segnalo distinzione tra concessione di condono e agibilità dei locali condonati ben evidenziata nella sentenza segnalata. In particolare i passaggi:
    “10.2. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario (Cons. St., sez. VI, 30 agosto 2021, n. 6091), condiviso anche da questa sezione (Tar Veneto, sez. II, 27 maggio 2020, n. 471), ritiene tuttavia che l’art. 35, comma 19 della l. 47 del 1985 non consenta la deroga – non solo delle disposizioni di rango legislativo ma – anche delle norme tecniche secondarie direttamente attuative delle disposizioni primarie attinenti alla salubrità e vivibilità degli ambienti, quali sono quelle del D.M. 05.07.1975.” (…) “10.3. Ciò premesso, ai fini dell’attestazione di agibilità dei locali il Comune ha accertato la sola “conformità dell’impianto di smaltimento dei reflui domestici, rispetto alle prescrizioni del Regolamento comunale di fognatura”. Dal testo del provvedimento non risulta invece operata alcuna verifica circa il rispetto delle prescrizioni del citato decreto del Ministro della Sanità del 5.07.1975 – tra cui quelle relative alla superficie abitabile minima dei locali e alle relative altezze, artt. 2 e 3, di cui i ricorrenti lamentano la violazione – che, pur se di carattere regolamentare, nondimeno costituiscono diretta attuazione delle disposizioni primarie (artt. 218 e 221) del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).”.
    Buona giornata

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