Istanza di “condono” presentata dal tecnico del privato, per assicurarsi i benefici penali
Nel caso di specie un Comune, dopo aver denegato un’istanza di condono, spiccava un’ordinanza di demolizione contro gli abusi edilizi.
I privati eccepivano la pendenza di un’altra istanza di condono, presentata dal direttore lavori dell’epoca di realizzazione dell’abuso.
Il TAR Veneto ha negato che la repressione dell’abuso edilizio dovesse essere sospesa, poiché la domanda in questione era stata presentata dal direttore dei lavori a solo titolo personale e precauzionale, per fruire dei benefici penali di cui all’art. 38, co. 5-6 l. 47/1985.
Tanto è vero che l’istanza, in realtà, risultava archiviata per morte del presunto reo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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