Non si possono scomputare le tolleranze per diminuire la gravità di un abuso edilizio che le superi
Il Consiglio di Stato ha affermato che le tolleranze costruttive indicate dall’art. 34-bis d.P.R. 380/2001 rilevano al fine di escludere l’abuso, qualora le opere concretamente realizzate rientrino in tali tolleranze, mentre rispetto alla configurazione dimensionale di un’opera abusiva non vanno scomputate le tolleranze, se superate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Può rientrare nella tolleranza esecutiva, ai sensi del comma 2-bis, una riduzione delle dimensioni del fabbricato, nel caso in cui tale riduzione corrisponda a un’unità funzionale, in sostituzione della tolleranza costruttiva generalmente prevista (ad esempio ±4%)?
Le tolleranze costruttive possono essere sia in aumento che in diminuzione rispetto alle dimensioni progettuali, ad esempio ±4%. Nel caso in cui la dimensione del fabbricato risulti inferiore rispetto al progetto, ma rientri comunque nei limiti di tolleranza costruttiva, dovrebbe applicarsi quest’ultima e non la tolleranza esecutiva prevista dal comma 2-bis.
Quando 6% non è solo “1% in più”: il peso della tolleranza edilizia, nel caso Il 5% è legittimo, ma oltre è tutta difformità. “Ho solo sforato dell’1%”: no, hai sforato tutto-
– ma volendo dirla tutta: già il 5% di tolleranza non è un condono mascherato?
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