Ordinanza di demolizione e fiscalizzazione dell’abuso ex art. 33, co. 2 d.P.R. 380/2001
Il TAR Veneto ha affermato che l’applicabilità o no della cd. fiscalizzazione dell’abuso ex art. 33, co. 2 T.U. edilizia può essere decisa dal Comune solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico.
La mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive.
In sintesi, la verifica ex art. 33, co. 2 cit. va compiuta su segnalazione della parte privata durante la fase esecutiva, e non dal Comune procedente all’atto dell’adozione del provvedimento sanzionatorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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