Principi in materia di primo condono
Il TAR Catania ha affermato che, ai sensi dell’art. 35, co. 1 e 3 l. 47/1985, la domanda di condono edilizio deve essere corredata della prova dell’eseguito versamento dell’oblazione e di tutti i documenti specificamente richiesti per la sua presentazione.
In mancanza, non può iniziare a decorrere il termine triennale di prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute a titolo di oblazione, né il termine biennale di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono, il cui mancato perfezionamento, unitamente al mancato rilascio del titolo abilitativo espresso in sanatoria, impedisce in radice anche il decorso del termine decennale di prescrizione dell’obbligazione di pagamento degli oneri concessori.
Post di Alberto Antico – avvocato
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