Quando l’opera può dirsi ultimata e quindi condonabile?
Il TAR Veneto ha risposto citando l’art. 31, co. 2 l. 47/1985, secondo cui devono ritenersi ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura: tale concetto di ultimazione delle opere è stato puntualizzato già con la circolare interpretativa del primo condono edilizio (Circolare Min. LL.PP. 3357 del 30 luglio 1985), confermato in quella emessa in occasione del secondo condono di cui all’art. 39 l. 724/1994 (Circolare Min. LL.PP. 2241 UL del 17 giugno 1995) e ribadito, da ultimo, nella circolare riferita al terzo condono edilizio (Min. Infrastrutture 7 dicembre 2005 n. 2699).
Post di Alberto Antico – avvocato
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