Repressione dell’abuso edilizio e richiesta di sanatoria
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che l’art. 31 d.P.R. 380/2001, al comma 2, disciplina l’ipotesi in cui il Comune – anziché procedere esso stesso alla demolizione o dopo avere attivato il procedimento previsto dal precedente art. 27 senza concluderlo – accerta l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo art. 32 e ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 cit.
L’eventuale richiesta di accertamento di conformità, al fine di evitare la demolizione, è rivolta dall’interessato a seguito dell’emanazione dell’ordine di demolizione – ove tuttavia ne sussistano i presupposti. Essa attiene, dunque, la successiva fase esecutiva dell’ordine, mentre non compete al Comune il previo accertamento dell’eventuale sanabilità delle opere o delle difficoltà della demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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