Se la sanatoria dell’immobile compravenduto ritarda (di dodici anni) l’ottenimento dell’agibilità…

02 Set 2025
2 Settembre 2025

Nel caso di specie, la Corte d’appello rigettava la domanda di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare proposta dal compratore, ritenendo che la ritardata consegna del certificato di agibilità dell’immobile non integrasse un inadempimento dell’obbligo previsto dall’art. 1477 c.c. nei confronti del venditore.

Il contratto di compravendita stipulato tra le Parti dava atto che non era stato ancora rilasciato il provvedimento edilizio in sanatoria dell’immobile e che, pertanto, non era stato rilasciato nemmeno il certificato di agibilità, che presuppone la regolarità urbanistica del bene. Il venditore assicurava che l’immobile aveva tutti i requisiti per il suo rilascio e si obbligava ad ottenerlo a sua cura e spese nei tempi di legge. La Corte d’appello riteneva che il ritardo nell’emissione del certificato di agibilità era dipeso esclusivamente dai tempi in cui era stata esitata la pratica edilizia. In effetti, una volta adottato il provvedimento in sanatoria, l’agibilità era ottenuta, dodici anni dopo la vendita.

La Corte d’appello ne concludeva che l’acquirente, essendo ben consapevole della pendenza della pratica di sanatoria edilizia e della necessità del suo completamento al fine del rilascio del certificato di agibilità, aveva acquistato il bene accettando il rischio di un suo possibile ritardo. Escludeva pertanto l’inadempimento del venditore, non potendogli imputare atti o omissioni cui ricollegare il suddetto ritardo, essendo esso addebitabile esclusivamente alla lungaggine dell’esito della pratica di sanatoria.

La Corte di cassazione civile (complice anche la formulazione dei motivi di ricorso scelta dal compratore) ha affermato che, una volta consolidatasi a livello processuale l’interpretazione del contratto per come suesposta, le conclusioni della Corte d’appello sono necessitate e condivisibili.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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