Silenzio-assenso nel 1° condono e rimedi
Il TAR Veneto ribadisce che, nel caso di I condono, si forma il silenzio-assenso sull’istanza del privato decorso il termine di 24 mesi dalla sua presentazione, se è stato pagato quanto dovuto ed è stata presentata la documentazione per l’accatastamento.
Se si desidera eliminare le conseguenze del silenzio-assenso, è necessario attivare il procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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