Sul condono edilizio
Il T.A.R. Milano ricorda che, nel rilasciare il condono edilizio, non è necessario il parere della C.E.C., le ulteriori opere eseguite sull’immobile non regolarizzato seguono la sorte delle precedenti abusive, non ci si può basare sulle dichiarazioni sostituiva di notorietà e si può formare per silenzio-assenso solo se completo di tutti gli elementi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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segnalo altri PASSAGGI INTERESSANTI DELLA SENTENZA:
“In merito occorre rammentare l’orientamento consolidato secondo il quale, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione (ex multis Tar Bari, (Puglia), sez. III, 03/04/2018, n. 496; Tar Napoli, (Campania), sez. VI, 05/03/2018, n. 1407).
Non è possibile quindi desumere dalla presunta attività di manutenzione, evidentemente illecita, la preesistenza delle opere nella stessa consistenza e funzionalità.”
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