Accordo di programma e dichiarazione di pubblica utilità
Il T.A.R. stabilisce che l’accordo di programma comporta ex se la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica, ai sensi dell’a art. 34, comma 6 del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. art. 12, co 1, lett b), del d.P.R. n. 327/2001. Nella medesima sentenza il Collegio chiarisce anche i confini dell’eccesso di potere per sviamento.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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