Nel Decreto la doppia conformità resta invariata per abusi gravi e alleggerita per illeciti minori
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del Decreto “Salva Casa“, le novità apportate al Testo Unico Edilizia e al regime repressivo e sanzionatorio (approfondimento integrale DL SALVA CASA).
Tra i tanti punti apparentemente sbandierati c’è l’eliminazione della cosiddetta “doppia conformità“, cioè quel complesso requisito imposto dal DPR 380/01 per regolarizzare abusi e illeciti edilizi mediante rispettivamente con Accertamento di conformità (Art. 36) e la SCIA in sanatoria (art. 37 c.4). In verità non è avvenuta alcuna eliminazione di doppia conformità, perchè il DL Salva Casa ha effettuato modifiche a tale regime riassumibili così:
1. nuova distinzione tra abusi primari (art. 36) e illeciti minori (art. 36-bis), spostando in quest’ultimi gli interventi compiuti in parziali difformità
2. istituire una procedura di sanatoria edilizia più attenuata(Art. 36-bis), con l’apparente singola conformità, quando invece la norma riporta testualmente una doppia verifica ad epoche disgiunte.
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Resta Doppia conformità col Decreto Salva Casa.
Nel Decreto la doppia conformità resta invariata per abusi gravi e alleggerita per illeciti minori
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del Decreto “Salva Casa“, le novità apportate al Testo Unico Edilizia e al regime repressivo e sanzionatorio (approfondimento integrale DL SALVA CASA).
Tra i tanti punti apparentemente sbandierati c’è l’eliminazione della cosiddetta “doppia conformità“, cioè quel complesso requisito imposto dal DPR 380/01 per regolarizzare abusi e illeciti edilizi mediante rispettivamente con Accertamento di conformità (Art. 36) e la SCIA in sanatoria (art. 37 c.4). In verità non è avvenuta alcuna eliminazione di doppia conformità, perchè il DL Salva Casa ha effettuato modifiche a tale regime riassumibili così:
1. nuova distinzione tra abusi primari (art. 36) e illeciti minori (art. 36-bis), spostando in quest’ultimi gli interventi compiuti in parziali difformità
2. istituire una procedura di sanatoria edilizia più attenuata(Art. 36-bis), con l’apparente singola conformità, quando invece la norma riporta testualmente una doppia verifica ad epoche disgiunte.
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