La definizione di controinteressato formale e sostanziale
Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 08 luglio 2013 n. 923, chiarisce che nel processo amministrativo assume la veste di controinteressato “esclusivamente quel soggetto nominativamente indicato nel provvedimento gravato o, come detto, agevolmente individuabile dallo stesso e che, contestualmente, vanti un interesse contrario alla rimozione del provvedimento, rimozione che potrebbe comportare effetti negativi per la propria sfera giuridica (Cons. Stato Sez. V 24 settembre 2003 n.5462; idem 21 gennaio 2002 n. 72)”.
Inoltre “Accanto a tale nozione di controinteressato, c.d. in senso formale, la giurisprudenza ha pure dato accesso alla nozione di controinteressato in senso sostanziale che può anche non coincidere con i controinteressati in senso formale, ma che riguarda i soggetti titolari di una posizione incompatibile o contraria con quella dedotta in giudizio ( cfr Cons. Stato Sez. IV 12 novembre 2002 n. 7257).
Ebbene, in quest'ultima ipotesi è necessario che il provvedimento incida una pluralità di situazioni giuridiche in modo chiaro ed univoco, nei termini espressi dal contenuto motivazionale dell'atto.
E’ solo dalla motivazione del provvedimento, infatti, che è possibile rilevare, in relazione al rapporto giuridico definito dal provvedimento, la presenza di soggetti interessati a conservare posizioni giuridiche soggettive di tipo opposto ed antitetico a quelle pregiudizievoli del destinatario dell'atto che, invece, vuole ed ha interesse a rimuovere attraverso l’annullamento del provvedimento.
Peraltro, una significativa parte della giurisprudenza, ritiene necessario, per l’individuazione della riportata figura processuale, la contemporanea presenza dei due riferiti requisiti (formale e sostanziale) (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. giur., 15 giugno 2007, n.451)”.
dott. Matteo Acquasaliente
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!