L’autotutela patrimoniale della P.A. non è esercitabile verso i beni del patrimonio disponibile
Il TAR ricorda che la c.d. autotutela patrimoniale delle pubbliche amministrazioni è esercitabile esclusivamente nei confronti di beni appartenenti al demanio ovvero al patrimonio indisponibile dell’Ente (in quest’ultimo caso per effetto del combinato disposto degli artt. 826, terzo comma e 828 c.c. nel caso in cui il bene sia “destinato ad un pubblico servizio”). Tale tipo di tutela non è assicurata con riguardo alla gestione dei beni appartenenti alla categoria del patrimonio disponibile.
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