L’input degli ermellini alla Procura
Nelle motivazioni di quella sentenza la Cassazione specifica: ci si occupa “in questa sede” della “legittimità dei titoli edilizi abilitativi rilasciati” ma non “sotto il profilo della relativa tipologia di ristrutturazione” o di “nuova opera”, scrivono. Tra parentesi indicano a quali sentenze della sezione specializzata in materia ambientale e urbanistica fare riferimento. Per la Procura è un assist. Si accorge di non aver notato, né contestato l’utilizzo della categoria di “ristrutturazione edilizia” al posto di “nuova costruzione”, con i relativi sconti sugli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione (oggi anche al vaglio della Corte dei Conti per i danni erariali), la possibilità di ricorrere alla procedura semplificata della Scia alternativa al permesso a costruire e l’aumento del carico urbanistico e quindi il reato di lottizzazione abusiva. È maggio 2023. Da quel momento parte una slavina di inchieste con tutti questi profili che porteranno nel 2025 agli arresti per corruzione e falso.
Avere considerato ristrutturazione al posto di Nuova edificazione.
Con piano urbanistico attuativo perequato (P.U.A.).
Tutti gli interventi da sottoporre a P.U.A. devono essere attuati secondo il principio
perequativo
Tutto questo poteva essere ammesso se si trattava del piano-INA casa, tra il 49 e il 63″ per realizzare immobili a favore dei lavoratori. Ma si tratta di altro, speculazione pura.
Orientamento del consiglio di stato: sentenze 5293 e 9001 del 2023.. Art.28bis del dpr n. 380/2001.. Il permesso di costruire convenzionato, va applicato nelle zone individuate dagli strumenti comunali.
Scusate, ma allora nel caso di interventi di cui all’art.11 c.2 della lr n.14/2019 non abbisogna di PUA, se si superano i 3mc/mq? Se si permette di aumentare fino al 100% l’ esistente, in taluni casi SI.
Un passaggio centrale riguarda la posizione assunta dalla Corte, che ha escluso la validità della “convenzione urbanistica” utilizzata al posto del piano attuativo. La Corte ha infatti rilevato che:
“La convenzione urbanistica in questione era priva di valido fondamento giuridico, indeterminata nei suoi contenuti e non approvata dagli organi competenti, rendendola inassimilabile a un piano attuativo.”
Questa osservazione appare fondamentale e potenzialmente superabile, se:
la convenzione fosse stata formalmente approvata, i suoi contenuti fossero stati chiari e determinati,
e fosse stata fondata su un titolo giuridico valido.
In tal senso, la Corte ha applicato un principio di gerarchia urbanistica: strumenti amministrativi come il permesso di costruire convenzionato (art. 28-bis DPR 380/01) o una SCIA (art. 23) non possono sostituire un piano attuativo laddove questo sia obbligatorio per legge, a causa della natura o dell’estensione dell’intervento.
Questo passaggio potrebbe essere interpretato come un monito sull’uso distorto o surrogato di strumenti urbanistici più flessibili in luogo di quelli pianificatori strutturati.
1. Applicazione normativa e prassi locale precedente
Il Comune, in precedenza, ha fatto riferimento e applicato:
Determinazioni dirigenziali: n. 3/2015, n. 65/2018
Circolare Direzione Rigenerazione Urbana: n. 1/2023
Sulla base di ciò:
Le aree in oggetto erano classificate dal PGT come aree di completamento
Gli interventi venivano autorizzati in base agli indici stereometrici di zona
È stato applicato l’art. 2-bis (comma 1-ter), In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.
-In alcuni casi sono stati riconosciuti crediti edilizi
-È stata applicata la definizione di “interventi di ristrutturazione edilizia” ex art. 3 c.1 lett. d del DPR 380/01
Tuttavia, l’assenza di un piano attuativo, in questo contesto, è risultata decisiva per l’annullamento degli atti.
“La forma giuridica deve essere coerente con la sostanza urbanistica e con le finalità della pianificazione.”
1. Evoluzione normativa locale: superamento della prassi precedente
In seguito alla pronuncia e alle criticità emerse, il Comune ha formalmente riconosciuto la necessità di un aggiornamento normativo e interpretativo.
Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 552 del 07/05/2025, sono state approvate nuove:
Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico-edilizia
Questa deliberazione:
Si fonda sull’art. 41 quinquies comma 6 della Legge 1150/1942
Supera espressamente le precedenti determinazioni e circolari:
n. 3/2015, n. 65/2018, Circolare n. 1/2023 della Direzione Rigenerazione Urbana
Segna quindi un nuovo indirizzo amministrativo, allineato alle indicazioni della giurisprudenza e al rafforzamento della legalità urbanistica.
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L’input degli ermellini alla Procura
Nelle motivazioni di quella sentenza la Cassazione specifica: ci si occupa “in questa sede” della “legittimità dei titoli edilizi abilitativi rilasciati” ma non “sotto il profilo della relativa tipologia di ristrutturazione” o di “nuova opera”, scrivono. Tra parentesi indicano a quali sentenze della sezione specializzata in materia ambientale e urbanistica fare riferimento. Per la Procura è un assist. Si accorge di non aver notato, né contestato l’utilizzo della categoria di “ristrutturazione edilizia” al posto di “nuova costruzione”, con i relativi sconti sugli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione (oggi anche al vaglio della Corte dei Conti per i danni erariali), la possibilità di ricorrere alla procedura semplificata della Scia alternativa al permesso a costruire e l’aumento del carico urbanistico e quindi il reato di lottizzazione abusiva. È maggio 2023. Da quel momento parte una slavina di inchieste con tutti questi profili che porteranno nel 2025 agli arresti per corruzione e falso.
Avere considerato ristrutturazione al posto di Nuova edificazione.
Con piano urbanistico attuativo perequato (P.U.A.).
Tutti gli interventi da sottoporre a P.U.A. devono essere attuati secondo il principio
perequativo
Tutto questo poteva essere ammesso se si trattava del piano-INA casa, tra il 49 e il 63″ per realizzare immobili a favore dei lavoratori. Ma si tratta di altro, speculazione pura.
Orientamento del consiglio di stato: sentenze 5293 e 9001 del 2023.. Art.28bis del dpr n. 380/2001.. Il permesso di costruire convenzionato, va applicato nelle zone individuate dagli strumenti comunali.
Scusate, ma allora nel caso di interventi di cui all’art.11 c.2 della lr n.14/2019 non abbisogna di PUA, se si superano i 3mc/mq? Se si permette di aumentare fino al 100% l’ esistente, in taluni casi SI.
Complimenti Daniele! Ricostruzione utilissima e condivisibile. Buona giornata a tutti
Un passaggio centrale riguarda la posizione assunta dalla Corte, che ha escluso la validità della “convenzione urbanistica” utilizzata al posto del piano attuativo. La Corte ha infatti rilevato che:
“La convenzione urbanistica in questione era priva di valido fondamento giuridico, indeterminata nei suoi contenuti e non approvata dagli organi competenti, rendendola inassimilabile a un piano attuativo.”
Questa osservazione appare fondamentale e potenzialmente superabile, se:
la convenzione fosse stata formalmente approvata, i suoi contenuti fossero stati chiari e determinati,
e fosse stata fondata su un titolo giuridico valido.
In tal senso, la Corte ha applicato un principio di gerarchia urbanistica: strumenti amministrativi come il permesso di costruire convenzionato (art. 28-bis DPR 380/01) o una SCIA (art. 23) non possono sostituire un piano attuativo laddove questo sia obbligatorio per legge, a causa della natura o dell’estensione dell’intervento.
Questo passaggio potrebbe essere interpretato come un monito sull’uso distorto o surrogato di strumenti urbanistici più flessibili in luogo di quelli pianificatori strutturati.
1. Applicazione normativa e prassi locale precedente
Il Comune, in precedenza, ha fatto riferimento e applicato:
Determinazioni dirigenziali: n. 3/2015, n. 65/2018
Circolare Direzione Rigenerazione Urbana: n. 1/2023
Sulla base di ciò:
Le aree in oggetto erano classificate dal PGT come aree di completamento
Gli interventi venivano autorizzati in base agli indici stereometrici di zona
È stato applicato l’art. 2-bis (comma 1-ter), In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.
-In alcuni casi sono stati riconosciuti crediti edilizi
-È stata applicata la definizione di “interventi di ristrutturazione edilizia” ex art. 3 c.1 lett. d del DPR 380/01
Tuttavia, l’assenza di un piano attuativo, in questo contesto, è risultata decisiva per l’annullamento degli atti.
“La forma giuridica deve essere coerente con la sostanza urbanistica e con le finalità della pianificazione.”
1. Evoluzione normativa locale: superamento della prassi precedente
In seguito alla pronuncia e alle criticità emerse, il Comune ha formalmente riconosciuto la necessità di un aggiornamento normativo e interpretativo.
Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 552 del 07/05/2025, sono state approvate nuove:
Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico-edilizia
Questa deliberazione:
Si fonda sull’art. 41 quinquies comma 6 della Legge 1150/1942
Supera espressamente le precedenti determinazioni e circolari:
n. 3/2015, n. 65/2018, Circolare n. 1/2023 della Direzione Rigenerazione Urbana
Segna quindi un nuovo indirizzo amministrativo, allineato alle indicazioni della giurisprudenza e al rafforzamento della legalità urbanistica.
Dalla lettura della sentene si evidenzia come i giudici propendano per l’inderogabilità della norma statale…e “gemini” si adegua…
E le norme regionali e PGT, e il fatto che a Milano si applica il PUA sopra i 20.000,mq? -non so se ci sia concorrenza usare Gemini e dirlo.
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