Perché densificare oltre 3 mc/mq o costruire edifici oltre 25 metri di altezza obbliga alla previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo?

05 Ago 2025
5 Agosto 2025

Segnaliamo sul tema un articolo di Daniele Iselle

Perché densificare oltre 3 mc/mq o costruire edifici oltre 25 metri di altezza obbliga alla previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo? Le sentenze di Cassazione Penale e Consiglio di Stato a confronto.

9 replies
  1. Anonimo says:

    L’input degli ermellini alla Procura
    Nelle motivazioni di quella sentenza la Cassazione specifica: ci si occupa “in questa sede” della “legittimità dei titoli edilizi abilitativi rilasciati” ma non “sotto il profilo della relativa tipologia di ristrutturazione” o di “nuova opera”, scrivono. Tra parentesi indicano a quali sentenze della sezione specializzata in materia ambientale e urbanistica fare riferimento. Per la Procura è un assist. Si accorge di non aver notato, né contestato l’utilizzo della categoria di “ristrutturazione edilizia” al posto di “nuova costruzione”, con i relativi sconti sugli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione (oggi anche al vaglio della Corte dei Conti per i danni erariali), la possibilità di ricorrere alla procedura semplificata della Scia alternativa al permesso a costruire e l’aumento del carico urbanistico e quindi il reato di lottizzazione abusiva. È maggio 2023. Da quel momento parte una slavina di inchieste con tutti questi profili che porteranno nel 2025 agli arresti per corruzione e falso.

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  2. Anonimo says:

    Avere considerato ristrutturazione al posto di Nuova edificazione.
    Con piano urbanistico attuativo perequato (P.U.A.).
    Tutti gli interventi da sottoporre a P.U.A. devono essere attuati secondo il principio
    perequativo

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  3. Anonimo says:

    Tutto questo poteva essere ammesso se si trattava del piano-INA casa, tra il 49 e il 63″ per realizzare immobili a favore dei lavoratori. Ma si tratta di altro, speculazione pura.

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  4. Anonimo says:

    Orientamento del consiglio di stato: sentenze 5293 e 9001 del 2023.. Art.28bis del dpr n. 380/2001.. Il permesso di costruire convenzionato, va applicato nelle zone individuate dagli strumenti comunali.

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  5. Anonimo says:

    Scusate, ma allora nel caso di interventi di cui all’art.11 c.2 della lr n.14/2019 non abbisogna di PUA, se si superano i 3mc/mq? Se si permette di aumentare fino al 100% l’ esistente, in taluni casi SI.

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  6. fiorenza dal zotto says:

    Complimenti Daniele! Ricostruzione utilissima e condivisibile. Buona giornata a tutti

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  7. Anonimo says:

    Un passaggio centrale riguarda la posizione assunta dalla Corte, che ha escluso la validità della “convenzione urbanistica” utilizzata al posto del piano attuativo. La Corte ha infatti rilevato che:

    “La convenzione urbanistica in questione era priva di valido fondamento giuridico, indeterminata nei suoi contenuti e non approvata dagli organi competenti, rendendola inassimilabile a un piano attuativo.”

    Questa osservazione appare fondamentale e potenzialmente superabile, se:

    la convenzione fosse stata formalmente approvata, i suoi contenuti fossero stati chiari e determinati,
    e fosse stata fondata su un titolo giuridico valido.

    In tal senso, la Corte ha applicato un principio di gerarchia urbanistica: strumenti amministrativi come il permesso di costruire convenzionato (art. 28-bis DPR 380/01) o una SCIA (art. 23) non possono sostituire un piano attuativo laddove questo sia obbligatorio per legge, a causa della natura o dell’estensione dell’intervento.

    Questo passaggio potrebbe essere interpretato come un monito sull’uso distorto o surrogato di strumenti urbanistici più flessibili in luogo di quelli pianificatori strutturati.

    1. Applicazione normativa e prassi locale precedente
    Il Comune, in precedenza, ha fatto riferimento e applicato:
    Determinazioni dirigenziali: n. 3/2015, n. 65/2018
    Circolare Direzione Rigenerazione Urbana: n. 1/2023

    Sulla base di ciò:

    Le aree in oggetto erano classificate dal PGT come aree di completamento
    Gli interventi venivano autorizzati in base agli indici stereometrici di zona
    È stato applicato l’art. 2-bis (comma 1-ter), In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.
    -In alcuni casi sono stati riconosciuti crediti edilizi
    -È stata applicata la definizione di “interventi di ristrutturazione edilizia” ex art. 3 c.1 lett. d del DPR 380/01

    Tuttavia, l’assenza di un piano attuativo, in questo contesto, è risultata decisiva per l’annullamento degli atti.

    “La forma giuridica deve essere coerente con la sostanza urbanistica e con le finalità della pianificazione.”

    1. Evoluzione normativa locale: superamento della prassi precedente
    In seguito alla pronuncia e alle criticità emerse, il Comune ha formalmente riconosciuto la necessità di un aggiornamento normativo e interpretativo.

    Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 552 del 07/05/2025, sono state approvate nuove:
    Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico-edilizia

    Questa deliberazione:
    Si fonda sull’art. 41 quinquies comma 6 della Legge 1150/1942

    Supera espressamente le precedenti determinazioni e circolari:
    n. 3/2015, n. 65/2018, Circolare n. 1/2023 della Direzione Rigenerazione Urbana

    Segna quindi un nuovo indirizzo amministrativo, allineato alle indicazioni della giurisprudenza e al rafforzamento della legalità urbanistica.

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  8. Daniele Iselle says:

    Dalla lettura della sentene si evidenzia come i giudici propendano per l’inderogabilità della norma statale…e “gemini” si adegua…

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  9. Anonimo says:

    E le norme regionali e PGT, e il fatto che a Milano si applica il PUA sopra i 20.000,mq? -non so se ci sia concorrenza usare Gemini e dirlo.

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